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Autocertificazione

Con il termine generico di autocertificazione si intende la facoltà del cittadino di dichiarare, sotto la propria responsabilità, una serie di stati, fatti e qualità che sono certificati o attestati da una pubblica amministrazione (dichiarazioni sostitutive di certificazione).
L'autocertificazione sostituisce una serie di certificati, puntualmente elencati dall'articolo 46 della L.445/2000.
L'autocertificazione deve essere accettata dalla Pubblica Amministrazione e dai gestori di pubblici servizi,
senza necessità di autenticare la firma del dichiarante e può essere inviata, con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, anche per fax.
Tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione.
I cittadini di stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Occorre ricordare che l'autocertificazione deve essere firmata dal cittadino maggiorenne interessato senza bolli e autentiche, può anche essere presentata da altra persona che non sia il cittadino interessato o spedita ed ha la stessa medesima validità del certificato che sostituisce.

tutta la modulistica è compilabile online e stampabile
data e luogo di nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici;
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
stato di famiglia;
esistenza in vita;
nascita del figlio;
decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
appartenenza a ordini professionali;
titolo di studio, esami sostenuti;
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualifica tecnica;
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario e/o sottoposto a provvedimenti penali, civili e amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• qualità di vivenza a carico ai fini fiscali;
• di non trovarsi nello stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Le autocertificazioni possono essere sottoscritte dall'interessato:
• in presenza del personale allo sportello dell'ente richiedente;
• inviate tramite fax o servizio postale all'ente richiedente, con allegata fotocopia della Carta di identità.
Le irregolarità o le omissioni emerse dal controllo delle dichiarazioni rilasciate, se non costituiscono falsità, comportano la sospensione del procedimento, per il quale la dichiarazione è stata fornita, fino alla loro rettifica o integrazione. La non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal cittadino produce l'immediato decadimento dei benefici conseguiti e l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge.
Non è consentito sostituire mediante l'autocertificazione i seguenti documenti:
• certificati medici, sanitari e veterinari;
• attestati di origine e conformità;
• marchi e brevetti.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Per effetto dell'art.47 della legge 445/200, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concerne stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista, dall'art. 46 della medesima norma, la dichiarazione sostitutiva di certificazione. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Le irregolarità o le omissioni emerse dal controllo delle dichiarazioni rilasciate, se non costituiscono falsità, comportano la sospensione del procedimento, per il quale la dichiarazione è stata fornita, fino alla loro rettifica o integrazione. La non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal cittadino produce l'immediato decadimento dei benefici conseguiti e l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge. Le norme relative alla dichiarazione sostitutiva si applicano anche ai cittadini della Comunità Europea non italiani. I cittadini extracomunitari potranno utilizzare dette dichiarazioni solo se residenti in Italia e nei casi in cui si debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Occorre ricordare che se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata alle Amministrazioni e ai Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata. E' sufficiente firmarla davanti al dipendente addetto a riceverla oppure firmarla ed inviarla per posta o via fax allegando un documento di identità in corso validità.

Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà MODULISTICA
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